IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 13 aprile 1991; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come segue: Articolo unico Gli articoli da 860 a 865, relativi alla scuola di specializzazione in tecnologie biomediche, sono soppressi. Dopo l'art. 859, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in tecnologie biomediche. Scuola di specializzazione in tecnologie biomediche Art. 860. - E' istituita la scuola di specializzazione in tecnologie biomediche presso l'Universita' degli studi di Bologna. La scuola ha lo scopo di formare una figura professionale particolarmente esperta nel settore delle applicazioni della tecnologia in medicina, che possa essere inserita nella pianificazione, organizzazione e gestione di strutture sanitarie ad elevato contenuto tecnologico. La scuola rilascia il titolo di specialista in tecnologie biomediche. La direzione della scuola ha sede presso la facolta' di medicina e chirurgia. Art. 861. - La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. Per esigenze funzionali e strutturali, e al fine di garantire un'attivita' didattica corrispondente al grado di specializzazione che si intende conferire, il numero massimo di iscritti e' determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi. Art. 862. - L'affidamento delle attivita' didattiche per i vari insegnamenti, anche per le discipline che non fanno parte della facolta', e' deliberato esclusivamente dal consiglio della facolta' di medicina in sede di prima attivazione della scuola e d'intesa con il consiglio della scuola stessa non appena costituito. Le deliberazioni intervengono nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 7, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Resta ferma la previsione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, a proposito della possibilita' di acquisizione di strutture e attrezzature per il funzionamento della scuola. Art. 863. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Art. 864. - La scuola comprende due aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) propedeutica-multidisciplinare; b) tecnico-applicativa. Art. 865. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Propedeutica-multidisciplinare: fondamenti sull'organizzazione e la logistica di strutture sanitarie ad elevata tecnologica I, II, III, IV; fondamenti chimico-fisico-matematici e principi di elettronica nelle applicazioni tecnologiche in medicina I, II, III, IV; fondamenti di informatica e statistica medica I, II, III, IV; fondamenti morfo-funzionali per applicazioni tecnologiche in medicina I, II, III, IV; fondamenti di biotecnologia. b) Tecnico-applicativa: applicazione tecnologiche nel laboratorio di analisi chimiche, microbiologiche e radioimmunologiche; applicazioni tecnologiche nella diagnostica per immagini; applicazioni tecnologiche in anestesia e rianimazione; applicazioni tecnologiche in cardiologia e pneumologia; applicazioni tecnologiche in nefrologia e dialisi; applicazioni tecnologiche in chirurgia generale e specialistica; applicazioni tecnologiche in oncologia; applicazioni tecnologiche in ortopedia e traumatologia; applicazioni tecnologiche in recupero e rieducazione funzionale. Art. 866. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa e' organizzata in una attivita' didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attivita' didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato: 1 Anno: Propedeutica-multidisciplinare (190 ore): fondamenti sull'organizzazione e la logistica di strutture sanitarie ad elevata tecnologia I (40); fondamenti chimico-fisico-matematici e principi di elettronica nelle applicazioni tecnologiche in medicina I (50); fondamenti di informatica e statistica medica I (40); fondamenti morfo-funzionali per applicazioni tecnologiche in medicina I (30); fondamenti di biotecnologia (30). Tecnico-applicativa (210 ore): applicazioni tecnologiche nel laboratorio di analisi chimiche, microbiologiche e radioimmunologiche (100); applicazioni tecnologiche nella diagnostica per immagini (110). Monte ore elettivo: 400 ore. 2 Anno: Propedeutica-multidisciplinare (150 ore): fondamenti sull'organizzazione e la logistica di strutture sanitarie ad elevata tecnologia II (50); fondamenti chimico-fisico-matematici e principi di elettronica nelle applicazioni tecnologiche in medicina II (40); fondamenti di informatica e statistica medica II (30); fondamenti morfo-funzionali per applicazioni tecnologiche in medicina II (30). Tecnico-applicativa (250 ore): applicazioni tecnologiche in anestesia e rianimazione (70); applicazioni tecnologiche in cardiologia e pneumologia (100); applicazioni tecnologiche in nefrologia e dialisi (80). Monte ore elettivo: 400 ore. 3 Anno: Propedeutica-multidisciplinare (150 ore): fondamenti sull'organizzazione e la logistica di strutture sanitarie ad elevata tecnologia III (40); fondamenti chimico-fisico-matematici e principi di elettronica nelle applicazioni tecnologiche in medicina III (40); fondamenti di informatica e statistica medica III (40); fondamenti morfo-funzionali per applicazioni tecnologiche in medicina III (30). Tecnico-applicativa (250 ore): applicazioni tecnologiche in chirurgia generale e specialistica (170); applicazioni tecnologiche in oncologia (80). Monte ore elettivo: 400 ore. 4 Anno: Propedeutica-multidisciplinare (150 ore): fondamenti sull'organizzazione e la logistica di strutture sanitarie ad elevata tecnologia IV (40); fondamenti chimico-fisico-matematici e principi di elettronica nelle applicazioni tecnologiche in medicina IV (40); fondamenti di informatica e statistica medica IV (40); fondamenti morfo-funzionali per applicazioni tecnologiche in medicina IV (30). Tecnico-applicativa (250 ore): applicazioni tecnologiche in ortopedia e traumatologia (200); applicazioni tecnologiche in recupero e rieducazione funzionale (50). Monte ore elettivo: 400 ore. I corsi saranno integrati da seminari, cicli di conferenze, esercitazioni ed attivita' pratiche. Lo specializzando dovra' seguire anche le attivita' della scuola programmate presso laboratori di altri centri di ricerca nazionali ed internazionali, i servizi sanitari ed ospedalieri. Il consiglio della scuola determinera', sulla base delle disponibilita' finanziarie anche derivanti da convenzioni, le modalita' per eventuali rimborsi agli specializzandi in relazione alle missioni. Il rimborso delle missioni effettuate dai docenti e dal personale non docente che afferisca alla scuola stessa si attua secondo le modalita' dettate dal regolamento di cui agli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Art. 867. - Durante i quattro anni di corso potra' essere richiesta la frequenza nei seguenti reparti/ divisioni/ambulatori/laboratori: 1 Anno: istituto di anatomia umana normale; istituto di chimica biologica; istituto di fisiologia umana; istituto di istologia; laboratorio centralizzato; istituto di microscopia elettronica; istituto di microbiologia e virologia; centro trasfusionale; istituto di ematologia; istituto di radiologia; servizio di medicina nucleare. 2 Anno: istituto di anatomia umana normale; istituto di chimica biologica; istituto di fisiologia umana; istituto di istologia; istituto di anestesia e rianimazione; istituto di puericultura; istituto di cardiologia; istituto di cardiochirurgia; istituto di pneumologia; istituto di nefrologia e dialisi. 3 Anno: istituto di anantomia umana normale; istituto di chimica biologica; istituto di fisiologia umana; istituto di istologia; istituto di chirurgia; istituto di oculistica; istituto di otorino; istituto di ostetricia e ginecologia; istituto di neurochirurgia; istituto di oncologia; istituto di radioterapia. 4 Anno: Istituto di anatomia umana normale; istituto di chimica biologica; istituto di fisiologia umana; istituto di istologia; istituto di ortopedia e traumatologia; servizio di recupero e rieducazione funzionale. Le modalita' di frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, saranno determinate con delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartira' annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bologna, 23 agosto 1991 Il rettore: ROVERSI MONACO